Evidenze
[ Violazione regole cautelari Lavoro di equipe Principio di affidamento ]
[ Allergologia Chirurgia urgenza Shock anafilattico Ipossia cerebrale ]
Rispondono di omicidio colposo in concorso l’anestesista e il chirurgo che non abbiano tempestivamente effettuato un intervento di tracheotomia su paziente colpito da shock anafilattico durante l’anestesia, così determinando uno stato di ipossia cerebrale per venticinque minuti, rivelatosi poi letale. In tale situazione di emergenza i sanitari non hanno osservato le regole cautelari imposte dalla rispettiva posizione di garanzia: da un lato, l’anestesista avrebbe dovuto optare immediatamente per la tracheotomia senza tentare invano di intubare la paziente; dall’altro lato, il chirurgo, pur non essendo a capo dell’ équipe, sarebbe dovuto intervenire senza indugio per fronteggiare la riconoscibile complicanza senza poter invocare a propria discolpa il c.d. principio di affidamento
[ Colpa medica Imprudenza Negligenza Errore diagnostico ]
[ Urologia Atrofia testicolare Orchiepididimite Torsione testicolare Eco doppler ]
[ Risarcimento danno Onere della prova Danno differenziale ]
[ Neonatologia Chirurgia addominale Volvolo Nutrizione parenterale ]
Qualora la ritardata diagnosi di una patologia abbia comportato un aggravamento delle conseguenze lesive dell’intervento chirurgico necessario ab origine, spetta ai sanitari l’ onere della prova in ordine all’esatta quantificazione dei postumi che comunque sarebbero residuati al paziente anche in caso di intervento tempestivamente eseguito. In difetto di tale prova, i sanitari saranno ritenuti responsabili dell’intero danno finale e non solo del danno differenziale tra la probabile lesione dell’integrità residua anche in caso di intervento tempestivo e quella effettivamente subita (caso di mancata tempestiva diagnosi di volvolo ileale in una neonata con conseguente necessità per la minore di permanente integrazione con nutrizione parenterale).
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