Evidenze
[ Responsabilita' colposa Alternative terapeutiche ]
[ Ortopedia Neurochirurgia Cordoma Vertebrectomia, totale o parziale ]
Nel caso di grave patologia (cordoma) che non presenta alternative terapeutiche all’intervento chirurgico gli eredi del paziente che agiscano in giudizio per veder riconosciuta la responsabilità del chirurgo allegando la mancanza di una completa informativa sull’elevato rischio operatorio (comportante vertebrectomia resezione dell’aorta toracica e resezione polmonare), deve fornire elementi di prova dai quali desumere che, se compiutamente informato, avrebbe scelto di non dare seguito all’intervento, preferendo al rischio di morte intraoperatoria la certezza di morte a breve per sviluppo della neoplasia
[ Responsabilita' della struttura sanitaria Inadempimento contrattuale Contratto a prestazioni corrispettive ]
[ Polso Lesione tendinea, vascolare e neurologica al polso ]
La responsabilità della struttura sanitaria deve essere inquadrata nell’ambito della responsabilità contrattuale, sulla base del fatto che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Il rapporto tra struttura sanitaria e paziente trova la propria fonte in un contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale, a fronte dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo insorgono a carico della casa di cura obblighi di messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie. Nel caso di specie l’azienda ospedaliera è stata condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal paziente per non aver diagnosticato una lesione tendinea vascolare e neurologica al polso al momento del ricovero per una ferita al polso.
[ Violazione regole cautelari Lavoro di equipe Principio di affidamento ]
[ Allergologia Chirurgia urgenza Shock anafilattico Ipossia cerebrale ]
Rispondono di omicidio colposo in concorso l’anestesista e il chirurgo che non abbiano tempestivamente effettuato un intervento di tracheotomia su paziente colpito da shock anafilattico durante l’anestesia, così determinando uno stato di ipossia cerebrale per venticinque minuti, rivelatosi poi letale. In tale situazione di emergenza i sanitari non hanno osservato le regole cautelari imposte dalla rispettiva posizione di garanzia: da un lato, l’anestesista avrebbe dovuto optare immediatamente per la tracheotomia senza tentare invano di intubare la paziente; dall’altro lato, il chirurgo, pur non essendo a capo dell’ équipe, sarebbe dovuto intervenire senza indugio per fronteggiare la riconoscibile complicanza senza poter invocare a propria discolpa il c.d. principio di affidamento
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